Nasce l’italico Gran Consiglio della Ricerca. Mentre in Germania e Francia …

Il disegno di una Agenzia Nazionale per la Ricerca ha preso forma nell’art. 28 della Legge di stabilità 2020 avviata a essere discussa in Parlamento nelle prossime settimane. Si tratta di un disegno che negli ultimi anni è stato caldeggiato a più riprese e da più parti, tra cui ANAC, TreeLLLe e Gruppo 2003. Oggi questa idea, vagheggiata anche da molti esponenti politici, prende forma giuridica con una impostazione che rende palese la volontà di sottomettere l’allocazione di risorse destinate a sostenere  la ricerca in Italia ai desiderata di un organo decisionale nel quale gli esponenti di nomina politica e i loro suggeritori giocheranno la parte del leone. Un’impostazione che però si rivela dilettantistica e provinciale. Dilettantistica, perché si istituisce un’agenzia i cui compiti si sovrappongono a quelli di comitati (CEPR, CIPE, CNGR) tuttora in vigore, dei cui compiti il governo appare paradossalmente ignaro. Ma anche provinciale, perché il disegno configura una centralizzazione senza adeguati contrappesi che non trova riscontro nelle vicine Francia e Germania. Che garanzie offre questo Gran Consiglio della Ricerca che la ricerca scientifica, per quanto sottofinanziata, rimanga quanto meno libera dalle mire del governo di turno, come vuole l’art. 33 della nostra Carta costituzionale?

1. Un disegno che viene da lontano

Il disegno di una Agenzia Nazionale per la Ricerca ha preso forma nell’art. 28 della Legge di stabilità 2020 avviata a essere discussa in Parlamento nelle prossime settimane. Si tratta di un disegno caldeggiato a più riprese in questi ultimi anni.

Due anni fa l’ANAC aveva messo nero su bianco l’opportunità di creare una cabina di regia della ricerca nazionale, a conclusione di un tavolo di lavoro informalmente condiviso con il MIUR e la CRUI. Non molto prima, Il Governo Renzi aveva tentato di istituire un controllo governativo dell’università attraverso le controverse cattedre Natta. E a monte di queste proposte non si può non ricordare quanto aveva sussurrato alla politica l’Associazione TreeLLLe, che i lettori di ROARS ben conoscono (Punto 6 dei 100 punti del “Quaderno n. 13” dell’Associazione TreeLLLe, Dopo la riforma: università italiana, università europea. Proposte per il miglioramento del sistema terziario):

Specificatamente per la ricerca italiana, sarebbe altamente auspicabile creare, come in molti paesi avanzati, un organismo permanente di coordinamento nazionale di università e ricerca incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (sul modello del Chief Scientific Advisers Committee inglese) che:

si occupi in modo coerente del Piano Nazionale della ricerca individuando gli obiettivi e le linee strategiche di sviluppo e finanziamento per tutta la ricerca (non solo la frazione di pertinenza MIUR) ottimizzi la distribuzione e l’utilizzo dei fondi per la ricerca erogati da diversi ministeri coordini i numerosissimi enti che svolgono attività di ricerca, oltre a quelli vigilati dal MIUR, e le molte risorse in arrivo attraverso i fondi strutturali europei destinati a ricerca e innovazione e le molte risorse in arrivo attraverso i fondi strutturali europei destinati a ricerca e innovazione.

Idee accomunate dall’obiettivo di mettere le mani della politica (e dei suoi consiglieri) sul gruzzolo sempre più misero e discontinuo che lo Stato italiano mette sul piatto della ricerca nazionale, per condizionare i temi da finanziare e ridefinire le modalità di allocazione nel segno di una visione congeniale alla volontà politica della maggioranza di turno.

Oggi questa idea, a lungo vagheggiata da molti esponenti politici, vedi il Programma 2018 del PD e il Contratto M5S-Lega, e sponsorizzata ancor di recente da frange non secondarie del mondo accademico come il Gruppo 2003, prende forma giuridica con una impostazione che rende palese la volontà di sottomettere l’allocazione di risorse destinate a sostenere  la ricerca in Italia ai desiderata di un organo decisionale nel quale gli esponenti di nomina politica e i loro suggeritori giocheranno la parte del leone.

2. La nomina dei nove cavalieri

I nove cavalieri neri dell’istituendo Gran Consiglio della Ricerca Italiana siederanno attorno al tavolo che deciderà come allocare i fondi pubblici destinati alla ricerca in Italia. La composizione sarà la seguente:

  • il Direttore, scelto di persona e senza alcuna mediazione del mondo scientifico dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che – volendo – potrà sondarne la disponibilità e subito dopo designarlo via whatsup o in una diretta FB;

e il Comitato Direttivo, a sua volta composto da:

  • due membri scelti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (a sua volta nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri);
  • un membro scelto dal Ministro per lo Sviluppo Economico (idem);
  • un membro scelto dal Ministro della Salute (idem);
  • un membro scelto dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione (idem).

Accanto a questi cinque cavalieri neri di nomina direttamente e schiettamente politica, siederanno tre membri di nomina, se così si può dire, “laica”, rispetto alla specchiata fedeltà professata per il credo politico al potere che caratterizzerà i 5 membri appena ricordati:

  • un membro scelto dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (un’associazione privata, che vede così riconosciuto il suo carattere pubblicistico, essendo composta dai super rettori creati dalla riforma gelminiana, notoriamente eletti per un sessennio non rinnovabile, senza più incontrare l’obbligo di rispondere al loro elettorato durante il loro lungo mandato);
  • un membro scelto dal Consiglio Universitario Nazionale (unico organo elettivo e come tale rappresentativo della comunità accademica);
  • un membro scelto dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca.

Costoro avranno il potere di distribuire un gruzzolo annuale che, a regime, la legge istitutiva prefigura progressivamente capace di corrispondere, grosso modo, a quanto il MIUR destinava discontinuamente con le varie linee dei programmi PRIN (Programmi Scientifici di Rilevanza Nazionale): 25 milioni di euro per l’anno 2020; 200 milioni di euro per l’anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

3. C’era una volta il CEPR …

Queste nove poltrone vengono ideate senza minimamente curarsi dell’opportunità di coordinarne le geometrie istituzionali con le altre istituzioni già poste sotto l’ombrello politico-esecutivo del MIUR.

In primo luogo il CEPR (Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca), il cui compito è così scandito dall’art. 3 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204:

1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché da non più di 9 membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l’apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato.

[…]

3. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua collegialità compiti di consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.

4. Il CEPR, nell’esercizio delle sue funzioni, può corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e informazioni, nonché può chiedere collaborazione per specifiche attività. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attività di ricerca di propria competenza.

4. … ma anche il CIPE e i CSN …

Il CEPR si interfaccia ai poteri di indirizzo esercitati dal CIPE, come previsti dall’art. 2 della norma appena ricordata:

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:

a) valuta, preliminarmente all’approvazione del DPEF da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all’articolo 1, comma 1;

b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, delibera in ordine all’utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l’attuazione del PNR[ Piano Nazionale della Ricerca];

c) approva apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione;

d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n. 48, gli stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni pubbliche.

2. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è coordinato dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito di un’apposita commissione per la ricerca, di seguito denominata commissione, da istituirsi presso il CIPE ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. La commissione, nel lavoro istruttorio per gli atti di cui al comma 1, opera sulla base di proposte preliminari del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con l’apporto delle amministrazioni partecipanti.

3. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell’ambito della potestà regolamentare di organizzazione di detto ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresì determinate le modalità per l’utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonché i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attività di cui al comma 2, può acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all’articolo 3, dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo articolo 4. Al Ministro possono inviare proposte anche università, enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonché organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.

La stessa normativa aveva previsto all’art. 4 i CSN (Consigli Scientifici Nazionali), mai resi effettivamente operativi e impietosamente soppressi dall’art. 23, D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127, evidentemente ritenuti colpevoli di concretizzare una visione estremamente partecipata e democratica di cosa possa essere un organo consultivo volto a definire le politiche della ricerca ascoltando congiuntamente le voci di chi la ricerca scientifica la fa e di chi la mette in pratica. La norma prevedeva:

1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.

2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l’assemblea della scienza e della tecnologia (AST).

3. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati:

a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;

b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti dell’assemblea, la durata del mandato, le modalità della loro elezione diretta o di secondo grado, l’elettorato attivo e passivo;

c) il numero complessivo dei componenti l’assemblea;

d) il numero dei componenti l’assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla lettera c), la durata del mandato e le procedure per la loro designazione;

e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e dell’assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. I consigli eleggono i rispettivi presidenti e l’assemblea elegge un presidente. I consigli e l’assemblea approvano norme interne di organizzazione e di funzionamento. È esclusa l’attribuzione ai consigli e all’assemblea di compiti decisionali relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni e delle designazioni i consigli scientifici nazionali e l’assemblea sono costituiti ed insediati con decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. I consigli e l’assemblea:

a) formulano osservazioni e proposte per l’elaborazione e l’aggiornamento del PNR, sulla coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, nonché circa lo stato e l’organizzazione della ricerca nazionale;

b) svolgono attività di consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca.

5. … e pure il CNGR

Senza contare che la Legge Gelmini avrebbe previsto all’art. 21 il Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (il cui sito istituzionale risulta oggi desolatamente in manutenzione), i cui compiti in qualche misura interferiscono con quelli affidati al “Gran Consiglio della Ricerca” che si vuole incardinare oggi presso la Presidenza del Consiglio.

1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall’articolo 20, è istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell’European Research Council, dal presidente dell’European Science Foundation.

2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell’articolo 20 e coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all’espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell’esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma. (68)

3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nell’ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennità spettanti ai suoi componenti.

[…]

Siamo di fronte a una politica universitaria all’insegna del“Sunt multiplicanda entia sine necessitate”. Ribaltare il rasoio di Occam sembra essere la massima aspirazione di un legislatore, che, non pago del puzzle dei conti da far quadrare, trova il tempo per inventarsi una nuova agenzia le cui attribuzioni si sovrappongono a quelle di altri comitati tuttora vigenti.

6. Ma come fanno in Germania?

Il Deutsche Forschungsgemeinschaft è un’associazione privata fondata nel 1951 (anche se le sue origini ne fanno un’entità che presto festeggerà un secolo di vita). Come tale, essa si dà le regole in base ai poteri statutari, mentre al Governo centrale e dei vari Länder spetta solo staccare l’assegno che viene girato annualmente all’associazione perché ne curi la distribuzione in nome dell’autogoverno della scienza. Essa agisce attraverso i suoi organi statutari, in particolare attraverso il suo Comitato esecutivo e l’Assemblea generale:

  • L’Assemblea generale è composta dai rappresentanti delle istituzioni (Università, centri e associazioni di ricerca) che in essa sono riunite, che oggi risultano essere ben 96 (questa è la lista).
  • Il Comitato esecutivo è espresso dall’Assemblea, non diversamente dal Senato, nel quale oggi siedono 39 membri, i cui compiti integrano quelli assegnati al Comitato.

Il mission statement dell’associazione tedesca non potrebbe essere più chiaro:

The DFG is the self-governing organisation for science and research in Germany. It serves all branches of science and the humanities. In organisational terms, the DFG is an association under private law. Its membership consists of German research universities, non-university research institutions, scientific associations and the Academies of Science and the Humanities.

The DFG receives the large majority of its funds from the federal government and the states, which are represented in all grants committees. At the same time, the voting system and procedural regulations guarantee science-driven decisions.

Qui il dettaglio delle sue più recenti, perché modificate dall’Assemblea generale nel 2014, regole di funzionamento.

7. E in Francia?

In modo certamente più dirigistico che in Germania, il Decreto francese n. 2006-963 del 1° agosto 2006 sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agence Nationale de la Recherche (ANR), ha dato i natali a un’istituzione statale di natura amministrativa posta sotto la supervisione del ministro incaricato della ricerca.

A distanza di più di dieci anni dalla sua istituzione l’agenzia francese è stata oggetto di critiche radicali, come dimostrano dibattiti e petizioni pubbliche (ANR: La recherche publique française asphyxiée). La critica principale? Nel volgere di un decennio l’allocazione dei fondi di ricerca in Francia ha finito sempre più per premiare le ricerche di taglio applicativo-strategico, a scapito della negletta ricerca di base, ritenuta evidentemente non strategica da un’agenzia governativa che nasce condizionata da una forte componente politica appiattita sulle esigenze dell’impresa. Si tratta pertanto di un modello capace di innescare dinamiche su cui tutta la comunità accademica italiana, prima di plaudire a trapianti affettati, farebbe bene ad avviare una profonda e meditata riflessione.

La finalità dell’Agence francese è così definita:

“Nell’ambito della strategia nazionale di ricerca definita dal governo, l’Agenzia nazionale per la ricerca ha le seguenti missioni:

  • finanziare e promuovere lo sviluppo della ricerca di base e finalizzata, l’innovazione tecnica e il trasferimento tecnologico e il partenariato tra il settore pubblico e quello privato;
  • attuare la programmazione decisa dal ministro responsabile della ricerca, che raccoglie l’opinione dei ministri che sovrintendono agli organismi di ricerca o agli istituti pubblici di istruzione superiore;
  • gestire grandi programmi di investimento dello Stato nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca e monitorarne l’attuazione;
  • rafforzare la cooperazione scientifica a livello europeo e internazionale, collegando la sua programmazione a iniziative europee e internazionali;
  • analizzare l’evoluzione dell’offerta di ricerca e misurare l’impatto dei finanziamenti assegnati dall’agenzia sulla produzione scientifica nazionale.

Nel quadro degli orientamenti strategici proposti congiuntamente dalle organizzazioni di ricerca e dalle istituzioni pubbliche di istruzione superiore, l’agenzia elabora il suo piano d’azione annuale presentato alla sua supervisione per l’approvazione. Riferisce delle sue missioni al Ministro della ricerca e ai ministri interessati attraverso una relazione annuale sull’attuazione del suo piano d’azione, che viene presentata al Consiglio strategico di ricerca”.

Le regole che sovrintendono alla composizione dell’Agence sono le seguenti:

Oltre al presidente dell’agenzia, il consiglio di amministrazione comprende diciannove membri:

Sei rappresentanti dello Stato:

(a) due rappresentanti del ministro della ricerca;

(b) un rappresentante del Ministro dell’istruzione superiore;

(c) due rappresentanti del Ministro dell’Industria;

(d) un rappresentante del Ministro del bilancio;

2. Sei personalità qualificate che rappresentano i principali settori scientifici, di cui almeno uno espresso della conferenza dei capi di istituti di istruzione superiore di cui all’articolo L. 233-1 del codice dell’istruzione;

3. Quattro personalità qualificate del mondo socio-economico scelte per le loro capacità nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;

4. Il vicepresidente del Consiglio di ricerca strategica di cui all’articolo 3 del decreto n. 2013-943 del 21 ottobre 2013;

5. Due rappresentanti dei funzionari eletti, nonché i loro supplenti, per un periodo di tre anni, dal personale dell’agenzia, secondo le modalità stabilite dal decreto del ministro incaricato della ricerca.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati per tre anni per ordine del ministro responsabile della ricerca. Un supplente è nominato alle stesse condizioni per ciascuno dei membri di cui al 1° comma e 2° comma. La differenza tra il numero totale di registi di ciascun sesso menzionati nel 2° comma e nel 3° comma non può essere maggiore di due.

Gli amministratori di cui ai punti 2, 3 e 5 non possono esercitare più di due mandati consecutivi. In caso di vacanza per decesso, dimissioni o qualsiasi altra causa, di uno dei membri del Consiglio di amministrazione, egli è sostituito per il resto del mandato.

Quanto al Presidente dell’Agenzia, si prevede che:

“Il presidente dell’Agenzia nazionale per la ricerca, scelto tra le personalità del mondo scientifico e tecnico, è nominato con decreto su proposta del ministro della ricerca per un periodo di cinque anni rinnovabile una volta. Questa nomina viene effettuata dopo un invito pubblico a candidarsi e l’opinione di un comitato per le nomine.

In caso di vacanza della presidenza durante il mandato, il nuovo presidente è nominato per il resto del mandato. Quando questo termine non è più di un anno, può essere nominato per due ulteriori termini consecutivi”.

8. Il Gran Consiglio della Ricerca e la Costituzione

Entrambi i modelli tedesco e francese, pur nella loro marcata diversità istituzionale, se messi a confronto con la progettata Agenzia italiana, ne mettono a nudo l’anomalia. Ammesso che sia questo il momento giusto per tenerla a battesimo, quest’ultima è stata concepita senza prestare alcuna attenzione alla necessità che la componente scientifica possegga una rappresentanza capace, per le sue modalità di designazione, di non essere subordinata – per statuto – alle scelte compiute dalla componente di nomina politica. Un requisito imprescindibile per organismo a cui la collettività affida il modo di indirizzare e distribuire le risorse volte a consentire il progresso della ricerca scientifica in Italia.

Che garanzie offre questo Gran Consiglio della Ricerca che la ricerca scientifica, per quanto sottofinanziata, rimanga quanto meno libera dalle mire del governo di turno, come vuole l’art. 33 della nostra Carta costituzionale? Anche perché, se i governi passano, le norme restano.

“Il rapporto tra scienza e potere è dunque diventato critico. Si ripresenta in forme nuove. Diviene il problema del rapporto tra la necessità etica di garantire la libertà di ricerca e la concentrazione di risorse su progetti che hanno importanza strategica. Ecco c’è una modificazione profonda del quadro. D’altra parte si è così accorciata la distanza tra ricerca e applicazioni, tra scienze e tecnologie, che parlare di una ricerca fatta solo per conoscere è distorcente. Oggi la ricerca produce conoscenza ma interviene anche con i risultati sul sistema produttivo. E qui nasce un problema quasi insolubile, perché è indubbio che c’è un’esigenza non eludibile dei singoli paesi ed anche delle comunità internazionali di allocare risorse in rapporto allo sviluppo produttivo. E tale esigenza è strettamente legata allo sviluppo economico e quindi alle regole dell’economia. E così non può e non deve essere elusa l’altra esigenza, quella di sostenere la ricerca tesa alla crescita del sapere, la ricerca libera. Poiché nessuna delle due è rinunciabile, il problema della libertà è oggi quello di trovare un equilibrio che garantisca il soddisfacimento di ambedue le esigenze, che non schiacci e finalizzi la ricerca ai fini della produzione e che sappia interpretare e garantire il bisogno di una ricerca libera, assicurando un sostegno adeguato e dunque condizioni concrete per l’esercizio della libertà. Oggi vi è un rischio oggettivo di una riduzione degli spazi di libertà per la ricerca di base, un fenomeno non solo nel nostro paese di marginalizzazione della ricerca di base. E ciò spiega perché cresce la rivendicazione della libertà e dell’autonomia, la domanda di un maggior sostegno per le scienze umane. Queste non sono direttamente legate ai fattori produttivi, anche se, in modo indiretto, hanno un’influenza importante sui processi di trasformazione culturale e sociale. Il problema della libertà dunque non è più solo quello della diffusione dei risultati ma è quello di poter incidere sulle scelte di allocazione delle grandi risorse che le società industrializzate destinano alla ricerca, sull’equilibrio in definitiva tra finalizzazione e autonomia.

Antonio Ruberti, Intervento pronunciato in apertura del convegno internazionale “ARTE, SCIENZA, POTERE”, Teatro Argentina, Roma, 24 novembre 1988,

 

 

 

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“Nasce l’italico Gran Consiglio della Ricerca. Mentre in Germania e Francia …” è stato scritto da Redazione ROARS e pubblicato su ROARS.